Amedeo Lucente
Oculista Libero Professionista

Vademecum sulla responsabilità sanitaria e iter giudiziario in caso di malpractice medica

Abstract: Il fine di questo breve vademecum inerente la medical malpractice è di offrire, per quanto è possibile, facili informazioni ed utili indicazioni ai colleghi in campo delle tematiche legali ed assicurative che possono interessare la nostra professione. La suddivisione tra penale e civile potrà rendere più agevole la comprensione. Inoltre, aver seguito uno schema a step, scompone le tematiche semplificandole e rendendole più familiari. Indispensabile sono stati il valido aiuto ed i preziosi suggerimenti dell'Avvocato Antonio Gagliano del Foro di Gela, componente del Consiglio Nazionale Forense, e la necessaria rivisitazione del testo effettuato dall'Avvocatessa Sofia Coscia del Foro di Castrovillari. Un ringraziamento di infinita gratitudine per entrambi.

Keywords: Processo penale, processo civile, provvisionale, Legge Gelli-Bianco.

Introduzione

In generale, si parla di responsabilità sanitaria o di malpractice medica quando si verifica un evento lesivo ai danni di un paziente, che sia imputabile a una condotta negligente, imperita o imprudente del professionista sanitario, e/o a problemi legati a mancanze della struttura in cui eventualmente operi.

A seguito di una contestazione per responsabilità sanitaria, il contenzioso può svilupparsi su due diversi piani giurisdizionali: penale, finalizzato all'accertamento di eventuali reati; e civile, volto all'ottenimento del risarcimento dei danni subiti dal paziente.

I due procedimenti, anche se potenzialmente autonomi e con norme processuali differenti, possono essere strettamente connessi sotto il profilo dell’accertamento del fatto e dell’attribuzione di responsabilità.

In alcuni casi, l'accertamento compiuto in sede penale può produrre effetti anche nel giudizio civile nei limiti e secondo le condizioni previste dagli artt. 651 e seguenti del Codice di procedura penale: quando una persona è condannata penalmente in via definitiva, quella condanna “fa stato”, è vincolante anche in un successivo processo civile o amministrativo collegato agli stessi fatti, almeno per quanto riguarda l’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e per l’affermazione che l’imputato lo ha commesso.

La scelta di dare impulso all’azione penale e/o intraprendere l'azione civile, dipende dalla strategia processuale individuata dal difensore del soggetto che si ritiene danneggiato, d'intesa con il proprio assistito ed in considerazione della gravità del danno subito.

Il Penale

Il procedimento penale si attiva dopo una denuncia o querela del paziente che si ritiene vittima di un caso di malasanità, con l’obiettivo di accertare eventuali responsabilità del medico per reati generalmente di omicidio colposo o di lesioni personali colpose (artt. 589, 590 e 590-sexies c.p.).
Durante la prima fase delle indagini preliminari, il Pubblico Ministero e la polizia giudiziaria compiono tutte le attività ritenute utili per ricostruire la dinamica dei fatti e poter individuare le responsabilità; in particolare, possono avvalersi di consulenti tecnici per lo svolgimento di accertamenti che richiedono valutazioni specialistiche e che potranno poi formulare osservazioni al perito nominato dal giudice. La persona offesa può fare la propria parte nominando un proprio consulente e, a processo iniziato, può costituirsi parte civile per chiedere il risarcimento dei danni.
Il professionista sanitario che riceve notizia di un procedimento penale a suo carico deve rivolgersi senza indugio a un avvocato penalista di sua fiducia, preferibilmente specializzato in casi di malpractice medica, al fine di approntare la sua difesa, nominare propri consulenti di parte e raccogliere tutti gli elementi utili a suo discarico. All’esito delle indagini, ove non ci siano le condizioni per proseguire l’azione penale, il procedimento può concludersi anticipatamente con una archiviazione o una sentenza di non luogo a procedere. In caso contrario, si procederà con il giudizio ordinario (ove non sia preferito un rito speciale, es. il giudizio abbreviato o il patteggiamento) con la celebrazione del dibattimento per l’acquisizione e la valutazione delle prove nel contraddittorio di tutte le parti, fino ad arrivare alla sentenza di assoluzione o di condanna dell’imputato. Quest’ultima fattispecie prevede la possibilità di pene detentive/pecuniarie o entrambe, oltre all’eventuale risarcimento del danno da corrispondersi alla parte civile.

Read More